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CMR: LETTERA DI VETTURA INTERNAZIONALE
PER IL TRASPORTO SU STRADA – BREVE GUIDA PER I NS CLIENTI:

La CMR, lettera di vettura internazionale, è un documento che attesta l’avvenuta presa in consegna della spedizione relativamente al trasporto delle merci su strada quando il luogo di carico ed il luogo di consegna sono situati in due Stati diversi.
È un vero e proprio contratto di trasporto preparato dal mittente (o dallo spedizioniere) e controfirmato dal corriere, quale prova dell’accordo tra le parti coinvolte in merito ai beni da trasportare, le modalità e le condizioni della spedizione, le quali devono essere conformi alla Convenzione Internazionale CMR.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA

La Convention des Marchandises par Route, siglata a Ginevra il 19 maggio 1956 e abbreviata con l’acronimo CMR, è il contratto che disciplina numerosi aspetti normativi del trasporto internazionale su strada a titolo oneroso, quando il luogo
di ricezione della merce e quello previsto per la riconsegna siano in due Paesi diversi, di cui almeno uno parte della Convenzione.

Il documento CMR è composto da 8 capitoli, per un totale di 51 articoli ed è stato modificato da un protocollo nel 1976, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982 n. 242, mentre il 27 maggio 2008 si è aggiunta l’unica vera variazione significativa, ossia un protocollo che consente l’uso del CMR elettronico al posto del cartaceo per fornire la prova di avvenuta consegna. I firmatari originali furono dieci: Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera, ai quali negli anni si sono aggregati gli altri Stati europei, oltre a Marocco, Tunisia e diversi Paesi dell’Asia Centrale e del Medio Oriente.

Con il termine CMR viene dunque identificato per estensione anche il documento emesso per regolare il trasporto internazionale su strada, la cui dicitura corretta è “lettera di vettura internazionale”, un contratto i cui campi sono stati sviluppati
dalla International Road Union (IRU) in modo standard per tutti i Paesi, inserendo diciture in tre lingue diverse.

REGOLE E CARATTERISTICHE DELLA LETTERA DI VETTURA CMR

Gli aspetti principali della lettera di vettura internazionale esplicitati nei capitoli della Convenzione di Ginevra del 1956, relativamente al trasporto merci su camion, autocarri e autoarticolati, possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

  • La lettera di vettura internazionale si differenzia dalla polizza di carico perché non è titolo rappresentativo o di tradizione, ma soltanto e semplicemente titolo di legittimazione (identificazione).
  • Come da capitolo III, art. 4 della Convention des Marchandises par Route,  “la mancanza, l’irregolarità o la perdita della lettera di vettura non pregiudicano né l’esistenza né la validità del contratto di trasporto, che rimane sottoposto alle disposizioni della presente Convenzione”. La lettera di vettura è dunque un elemento di prova, soprattutto riguardo a responsabilità e clausole particolari , ma l’esistenza del contratto di trasporto può essere dimostrata con qualunque altro mezzo.
  • La CMR non è valida solamente per il trasporto effettuato integralmente su strada, ma anche nel caso di trasporti intermodali in cui parte del percorso sia effettuato tramite ferrovia, nave e aereo, purché non ci sia un’interruzione del trasporto, ad esempio  scaricando e riposizionando la merce su un altro supporto. Quest’ultima eventualità comporta infatti l’applicazione delle convenzioni relative al diverso tipo di trasporto utilizzato.
  • In caso di danno o perdita della merce il vettore non risponde per il valore bensì per il peso della merce, ma l’indennità non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilo di peso lordo mancante.
  • In base alla legge italiana, il mittente ha diritto, prima che la merce sia consegnata al ricevente, a richiederne la restituzione oppure la consegna ad un diverso destinatario (art. 1685 C.C.).
  • La lettera di vettura internazionale costituisce documentazione equivalente alla scheda di trasporto nei controlli di Polizia Stradale.

La lettera di vettura internazionale disciplina la ripartizione e l’esecuzione degli ordini e la responsabilità in merito a ritardi, perdite o danni alla merce, relativamente al trasporto via terra. Al suo interno sono contenuti i dati della spedizione, oltre alle firme
delle parti coinvolte.

La CMR viene emessa dal mittente della merce o, spesso e specialmente in caso di groupage, da chi si occupa della spedizione in qualità di committente del trasporto, su richiesta del vettore. Il modulo della lettera di vettura deve essere compilato opportunamente nel momento in cui le merci sono caricate, sia dal mittente che dal vettore, ognuno riempiendo la sezione di propria competenza.

In realtà nella Convenzione CMR non è menzionato il soggetto che debba concretamente compilare la lettera, quindi il documento di trasporto, in seguito ai dovuti accordi, può essere riempito dal solo mittente come dal solo vettore. Sia mittente che vettore dovranno però assumersi le responsabilità delle indicazioni in essa contenute sottoscrivendo il contratto di consegna CMR.

Questo deve inoltre essere redatto in più copie:

  • una consegnata al mittente
  • una che segue la merce, di pertinenza del ricevente
  • una per il vettore, controfirmato per ricevuta della merce

Una volta presa in carico la merce, il vettore ha l’obbligo di controllare la totale conformità dei colli (numero, stato delle merci, imballaggio) rispetto alle indicazioni presenti sulla lettera di vettura internazionale.

Il mittente può avvalersi della facoltà di richiedere al vettore il controllo del peso lordo indicato o la quantità diversamente espressa dei beni, così come la verifica del contenuto dei colli, assumendosi le spese. L’esito dei controlli dovrà comparire sulla lettera di vettura. Nel caso in cui non sia possibile effettuare la verifica, o parte di essa, il vettore annota sul documento di trasporto le proprie riserve, motivandole, in merito alla quantità, allo stato e all’idoneità degli imballi.

Il mittente è responsabile dei danni alle persone, al materiale o ad altre merci e delle spese dovute all’imperfezione dell’imballaggio (tranne nel caso in cui tale imperfezione non sia presente tra le riserve segnalate dal vettore), o ad un inadeguato fissaggio delle merci sul veicolo, se a cura del mittente stesso.

La CMR prevede inoltre che il mittente possa sospendere il trasporto o deviarlo verso una destinazione o un destinatario diversi da quelli indicati sulla lettera di vettura, solo se la copia riservata al destinatario non sia ancora stata consegnata o se il ricevente non abbia ancora richiesto il rilascio di tale copia una volta arrivata la merce a destinazione nel luogo previsto per la riconsegna.

La possibilità per il mittente di modificare le condizioni di trasporto, il cosiddetto diritto di contrordine, dipende però da alcuni presupposti:

  • il mittente deve presentare al vettore la prima copia della lettera di vettura con le istruzioni di modifica
  • il vettore ha diritto a un indennizzo per le spese e i danni dovuti all’esecuzione di tali istruzioni
  • il vettore deve poter dare esecuzione alle nuove istruzioni senza intralciare la normale attività d’impresa
  • le modifiche non devono causare un frazionamento della spedizione

Nell’eventualità che la merce debba essere trasportata su veicoli differenti o siano presenti diversi generi di merce o partite distinte, il mittente o il vettore ha il diritto di richiedere un numero di lettere di vettura pari al numero dei veicoli utilizzati
 o dei diversi generi o partite di merci.

 

Informazioni obbligatorie da inserire nella lettera CMR

In base al capitolo III art. 6 della Convenzione CMR sul trasporto su strada delle merci, il contratto di consegna CMR deve essere compilato includendo obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

  1. Data e luogo della compilazione
  2. Nome e indirizzo del mittente
  3. Nome e indirizzo del vettore
  4. Nome e indirizzo del destinatario
  5. Nome e indirizzo del luogo di ricevimento della merce (presso il mittente, il vettore o un terzo) così come il luogo previsto per la riconsegna, se diverso dal destinatario
  6. Natura, peso, quantità e/o numero dei beni da trasportare (numero dei colli ed eventuali contrassegni particolari; peso lordo o quantità, altrimenti espressa, della merce)
  7. Indicazione degli eventuali punti obbligatori di transito per le operazioni doganali
  8. Istruzioni relative alle spese di trasporto, se pagato in partenza o a destino, preferibilmente utilizzando le rese codificate nell’Incoterms
  9. Indicazione e classificazione dell’eventuale merce pericolosa secondo A.D.R. (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose)
  10. Dati di immatricolazione del mezzo di trasporto, soprattutto nel caso di trasporto a carico completo

Oltre alle indicazioni obbligatorie, nella compilazione della lettera di vettura CMR sono previste anche delle informazioni facoltative, che riassumiamo dei seguenti punti:

  1. Divieto di trasbordo.
  2. Spese che il mittente prende a suo carico.
  3. Importo del rimborso da riscuotere alla riconsegna della merce.
  4. Valore dichiarato della merce e somma che rappresenta l’interesse speciale alla riconsegna (attribuito dal mittente in seguito a una tempestiva consegna delle merci a destinazione).
  5. Istruzioni del mittente al vettore relativamente all’assicurazione della merce.
  6. Termine entro il quale il trasporto deve essere eseguito.
  7. Elenco dei documenti consegnati al vettore.

Le parti coinvolte possono ovviamente indicare sulla lettera di vettura qualunque altra indicazione considerata utile.

Questo per quanto concerne le Spedizioni Internazionali con Lettera di Vettura CMR -
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del servizio di trasporto nazionale e nel rispetto dei requisiti / delle normative vigenti in materia la quale siamo regolarmente certificati in merito.
Lettera di vettura nazionale (ddt) -





 



                                                                                                                          
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